Riforma Cartabia e diritto all’oblio
La riforma Cartabia introduce e facilita l’iter per esercitare il diritto all’oblio di contenuti giudiziari su internet in caso di proscioglimento ovvero di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
Il provvedimento mira a garantire il diritto all’oblio degli indagati o imputati di tutti quei dati sensibili presenti sulla rete che riguardano dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.
A seguito di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento è tenuto ad apporre una annotazione “ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016″ che dichiara preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte in internet a partire dal nominativo del soggetto prosciolto.
Parimenti può essere richiesta la de-indicizzazione di quanto è già presente sulla rete internet ed in tal caso la cancelleria apporrà un’altra diversa annotazione ossia un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale sempre riguardo a ricerche condotte a partire dal nominativo del soggetto prosciolto.
Il nodo ancora da sciogliere è quello di delineare un iter chiaro per l’attuazione del provvedimenti che vietano l’indicizzazione o dispongono la de-indicizzazione da parte di chi ha ottenuto l’annotazione favorevole, se il ricorso al Garante o al giudice, o la possibilità di ottenere coattivamente il divieto di indicizzazione o la de-indicizzazione da parte dei siti o motori con semplice diffida scritta.
Avv. Fabio Cundari
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